Le cause legali comportano, molto spesso, un investimento economico ingente. Il costo dell’avvocato difensore è una “nota dolente” per chi non può permettersi di pagarne le spese: tra costi amministrativi e parcelle, non sempre è possibile permettersi una difesa legale.
Devi affrontare una causa (civile o penale), ma purtroppo non puoi permetterti di pagare le spese dell’avvocato? Fortunatamente lo Stato italiano mette a disposizione delle persone in difficoltà economica un prezioso strumento: si tratta del Gratuito Patrocinio grazie al quale è possibile può avvalersi della professionalità di un avvocato abilitato per far valere i propri diritti in tribunale. Grazie al Gratuito Patrocinio potrai farti assistere gratuitamente da un avvocato: in questo caso sarà direttamente lo Stato a pagare la parcella del legale.
Questo istituto giuridico può essere richiesto non solo per i procedimenti di tipo civile, ma anche per quelli penali e tributari.
Ma che cos’è il gratuito patrocinio e chi può richiedere questo importante strumento? Nel corso di questo articoli vi spiegheremo tutti i dettagli relativi al patrocinio a spese dello Stato, quando richiederlo e come presentare la domanda.
Gratuito patrocinio: che cos’è?
L’articolo 24 della Costituzione italiana garantisce a ogni individuo il diritto alla difesa, un’esigenza fondamentale e inviolabile che viene garantita al cittadino. Ma possiamo pagare un avvocato per difenderci in tribunale qualora non disponiamo di sufficienti mezzi economici? Come detto in precedenza, lo Stato mette a disposizione delle persone meno abbienti l’istituto giuridico del Gratuito Patrocinio.
Questa istituzione giuridica è garantita dallo Stato italiano che permette alle persone in difficoltà economica di farsi rappresentare in un procedimento giudiziario da un avvocato senza farsi carico delle spese processuali. In questo caso una persona può liberamente scegliere un avvocato (a patto che sia iscritto in un apposito elenco) e farsi difendere in giudizio in forma gratuita. Tutte le spese legali saranno dunque sostenute dallo Stato: il Gratuito Patrocinio consente al cittadino di potersi difendere in maniera degna, anche in caso di seria difficoltà economica.
Il Gratuito Patrocinio viene richiesto sia per difendersi che per agire in tribunale ed è previsto in differenti tipologie di processi tra cui:
- Civili (compresa la volontaria giurisdizione)
- Penali
- Amministrativo, tributario, contabile
Gratuito patrocinio: chi può richiederlo?
Abbiamo visto quanto il Gratuito Patrocinio sia un mezzo fondamentale per il cittadino. Cerchiamo ora di fare chiarezza in merito a chi può accedere a questo importante istituto giuridico.
Sono ammessi al Gratuito Patrocinio i cittadini italiani (anche i liberi professionisti), i cittadini stranieri (regolarmente soggiornanti in Italia) o apolidi. Inoltre può essere richiesto anche dagli enti e dalle associazioni senza scopo di lucro.
Possono accedere al Gratuito Patrocinio per persone che hanno un reddito annuo imponibile IRPEF non superiore a 11.528,41 euro. Nel caso di procedimento penale è previsto che, oltre agli 11.528,41 euro, possa venire aggiunta una somma di 1.032,91 euro per ogni familiare.
Ricordiamo che, nel caso di convivenza (con il coniuge o con altri familiari), il reddito preso a riferimento è quello risultante dalla somma di tutti i redditi del nucleo familiare. Ci sono dovute eccezioni: non si tiene conto del reddito del familiare se questo è in conflitto con il richiedente del Gratuito Patrocinio (per esempio una causa di separazione). Ma non solo: il solo reddito dell’istante viene unicamente preso a riferimento nelle cause relative al diritto della personalità.
Gratuito Patrocinio: come richiedere un avvocato a spese dello stato a Milano?
Ti trovi nella città di Milano e per gravi problematiche economiche non puoi permetterti di pagare un legale? In questo caso puoi richiedere il Gratuito Patrocinio a Milano recandoti alla Segreteria dell’Ordine degli Avvocati e chiedendo l’apposita modulistica per poter usufruire di questo strumento. La richiesta è gratuita e può essere effettuata al Palazzo di Giustizia di Milano, atrio d’ingresso da Largo Biagi – Corso Porta Vittoria (nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì dalle 09:00 alle 13:00).
Come presentare la domanda per accedere al Gratuito Patrocinio?
Per ottenere un Gratuito Patrocinio dovrai in primis consultare l’elenco dei difensori che hanno dato la loro disponibilità al Patrocinio a spese dello Stato. Dovrai quindi compilare una domanda in carta semplice presso la Segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del foro competente.
La domanda dovrà contenere:
- La richiesta di ammissione al Gratuito Patrocinio
- I dati anagrafici e codice fiscale dell’istante e dei componenti della famiglia
- Un’autocertificazione che testimoni le condizioni di reddito previste per poter accedere al Gratuito Patrocinio
L’istanza può essere consegnata personalmente oppure inviata tramite raccomandata o per via telematica dall’avvocato difensore direttamente alla Segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.
A questo punto il Consiglio valuta la domanda ed entro 10 giorni comunica l’accoglimento oppure il rigetto o inammissibilità della domanda. Nel caso di accoglimento, il Consiglio provvede a inviare copia del provvedimento al cittadino, al Giudice e all’Ufficio delle Entrate per una verifica sul reddito del richiedente.
Cosa fare in caso di rigetto o inammissibilità? È possibile riproporre la domanda per il Gratuito Patrocinio al Magistrato competente che deciderà con decreto.
Chi paga le spese del Gratuito Patrocinio?
Questo strumento nasce per volontà dello Stato di tutelare tutte le persone che hanno necessità di essere difese da un avvocato, ma non possono permetterlo. Lo Stato italiano si occuperà dunque del pagamento delle spese, dell’onorario da corrispondere al legale e ai costi legati al procedimento.
Vediamo nel dettaglio come lo Stato recupera la somma legata al Gratuito Patrocinio. Nel caso in cui il richiedente vince la causa, lo Stato recupera tutte le spese addebitandole alla parte sconfitta. Se la persona non abbiente perde la causa, lo Stato non recupera le spese.