Il gestore di un blog è penalmente responsabile per i commenti altrui, o comunque per contenuti presenti sul suo blog ma scritti da altri?
Tante sono le persone che utilizzano internet per condividere le proprie opinioni, per raccogliere scritti o suscitare discussioni su un determinato tema. Oggi, creare un “blog” (termine che deriva dalla contrazione di web-log, ovvero “diario di rete”) è molto facile e si può arrivare a svolgere una funzione (in qualche modo) simile a quella che prima era riservata al direttore o caporedattore di un giornale o di una rivista.
Tuttavia, grandi poteri implicano grandi responsabilità: nel caso del direttore responsabile di un periodico, egli è responsabile non solo di ciò che scrive personalmente ma anche di ciò che viene pubblicato da altri autori. Se vi sono dichiarazioni diffamatorie o comunque illecite in un articolo, oltre all’autore, anche il direttore può essere condannato per lo stesso reato. Anzi, il Codice penale prevede la responsabilità del direttore non solo quando abbia consapevolmente approvato le dichiarazioni illecite ma anche quando abbia colposamente omesso di vigilare sui contenuti del periodico (art. 57 c.p.).
Le responsabilità del blogger e la diffamazione
E il gestore del blog? Anch’egli si assume simili responsabilità?
In tempi recenti diversi blogger sono stati condannati, non solo per scritti propri ma anche per articoli o commenti altrui pubblicati sui loro blog. Ad esempio, in un recente caso giunto alla Corte Suprema di cassazione, un gestore di blog era stato condannato in primo e secondo grado per il reato di diffamazione anche per avere mantenuto sul proprio blog commenti offensivi scritti da altri.
Bisogna però precisare che il gestore di un blog, anche secondo la giurisprudenza più recente, non ha le stesse responsabilità di un direttore di giornale: cioè non risponde per aver colposamente omesso di controllare le pubblicazioni sul blog (ai sensi dell’art. 57 c.p.).
Ma allora a quale titolo venne condannato il gestore del blog?
La Corte di cassazione sui gestori del blog
Ripercorriamo la decisione della Corte di cassazione per scoprire i principi giuridici che si applicano al tema della diffamazione sui blog. Ricordiamo che attraverso un blog è possibile commettere diffamazione nella forma aggravata (art. 595 comma 3) in quanto il blog è considerato uno dei mezzi di “pubblicità” che rendono più grave la lesione alla reputazione. Nel recente caso prima menzionato, il gestore del blog non aveva provveduta a rimuovere i commenti diffamatori provenienti da utenti anonimi anche dopo essere venuto a conoscenza del loro carattere diffamatorio.
Nella sentenza della Cassazione, sezione V penale, n. 12546 del 2019, in primo luogo si afferma che «qualora il blogger dovesse esser ritenuto responsabile per tutto quanto scritto sul proprio sito anche da altri soggetti, sarebbe ampliato a dismisura il suo dovere di vigilanza, ingenerando un eccessivo onere a carico dello stesso». Il blogger, insomma, non può essere parificato al direttore responsabile.
Tuttavia, «quando il blog sia stato implementato di alcuni filtri nella pubblicazione dei contenuti, per evitare conseguenze penali il gestore è tenuto a vigilare ed approvare i commenti prima che questi siano pubblicati».
Il blogger va esente da responsabilità se – una volta reso consapevole del carattere offensivo di una pubblicazione – interviene rapidamente a rimuovere il contenuto offensivo. Questo principio si ricava anche dalla giurisprudenza europea. Al contrario, il blogger sarà (anche penalmente) responsabile dei contenuti denigratori pubblicati da terzi sul blog «quando, presa cognizione della lesività di tali contenuti, li mantenga consapevolmente».
Questa conclusione della Corte ha portato alla condanna del blogger nel caso di specie, poiché sino a quando l’autorità giudiziaria non ha ordinato l’oscuramento dei contenuti diffamatori, egli li aveva consapevolmente mantenuti sul blog.
In conclusione…
Per riassumere, il gestore di un blog non è equiparabile al direttore responsabile di un periodico. È da tenere in mente che ormai la giurisprudenza ritiene equiparabili ai periodici cartacei anche le testate giornalistiche telematiche, le quali rientrano nel concetto di “stampa”. Al semplice blog non si applica la normativa sulla stampa e il blogger non risponde, a differenza del direttore responsabile di un periodico online, ai sensi dell’art. 57 del Codice penale per aver omesso di controllare il contenuto delle pubblicazioni.
Per accertare la responsabilità del blogger per contenuti altrui, bisogna verificare – afferma la Corte Suprema – se ricorre la «consapevole adesione da parte di quest’ultimo al significato dello scritto offensivo dell’altrui reputazione, adesione che può realizzarsi proprio mediante la volontaria mancata tempestiva rimozione dello scritto medesimo».
In altre parole, «se il gestore del sito apprende che sono stati pubblicati da terzi contenuti obiettivamente denigratori e non si attiva tempestivamente a rimuovere tali contenuti, finisce per farli propri e quindi per porre in essere ulteriori condotte di diffamazione, che si sostanziano nell’aver consentito, proprio utilizzando il suo web-log, l’ulteriore divulgazione delle stesse notizie diffamatorie.»
Avv. A. Luis Andrea Fiore