Prevenire è meglio che curare. Quante volte abbiamo sentito questo detto? Più che un detto, è uno stereotipo che è giustificato dal significato sostanziale che nasconde dietro.
Nell’ambito lavorativo questo stereotipo è ancor più giustificato perché in ballo c’è la vita dei lavoratori, coloro che con audacia e caparbietà ogni mattino si alzano per una retribuzione mensile che, molto spesso, non è proporzionale al tenore di vita.
Nell’ambito nazionale, proprio per prevenire agli infortuni sul lavoro, è stato emanato il TUSL, ovvero il testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, mediante il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Dunque, oltre ad un obbligo morale da parte del datore di lavoro di mettere a disposizione le attrezzature idonee a garantire la sicurezza dei propri lavoratori, ma anche dei lavoratori di adattarsi alle indicazioni dei propri datori di lavoro, c’è anche un obbligo dettato dalla legge che il nostro legislatore nazionale ha voluto espressamente disciplinare per non lasciare nulla al caso. Di conseguenza, coloro che non rispetteranno quanto dettato dal TUSL, saranno soggetti a sanzoni pecuniarie e anche penali.
Purtroppo, nonostante la minaccia del legislatore verso gli inadempienti agli standard prestabiliti dalla legge, ogni anno si verificano tanti casi in cui ci sono diverse morti da parte dei lavoratori che stavano svolengo le proprie mansioni lavorative in modo difforme al nostro dettato legislativo.
Per rendere ancor più concreto e importante il concetto di “lavoro” e di “sicurezza di lavoro” e altre sfumature attinenti alla medesima argomentazione, il nostro ordinamento prevede un giudice che sindachi solo sulle controversie che attengano al lavoro.
Infatti, se leggiamo l’art. 409 del codice di procedura civile, vediamo che la rubrica di questo articolo è “controversie individuali di lavoro“, e seguono una serie di rapporti giuridici che sono sotto la supervisione del giudice del lavoro che, ricordiamolo, è un giudice ordinario, per cui è soggetto alle norme dell’ordinamento giudiziario, solo che il tribunale giudica in funzione del giudice del lavoro.
Ancor più importante è poi l’art. 442 del codice di procedura civile, rubricato “controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie“, che, come l’articolo che abbiamo visto in precedenza, disciplina altri rapporti giuridici che sono sindacabili dal giudice del lavoro.
È stato delineato questo piccolo excursus normativo per mettere alla luce che, nel nostro ordinamento giuridico, sociale e morale la materia del lavoro è trattata con una certa meticolosità, senza lasciare nessuna fattispecie senza disciplina.
La vita degli essere umani, ed in particolare quella dei lavoratori che spesso e poco volentieri si trovano a dover svolgere mansioni piuttosto ostiche, fronteggiando l’altezza, o sollevando oggetti pesanti, è molto importante, per cui è altrettanto importante prevenire a qualsiasi infotunio sul lavoro adottando le idonee precauzione che salvano vite umane.
Quindi, cercando di dare sostanza a quello stereotipo di cui abbiamo detto all’inizio, consigliamo il negozio on-line FixitPro che ha una vasta gamma di utensileria ed antinfortunistica. In questo negozio potete trovare tutte le precauzione che fanno al vostro caso, e che vanno adottate.
Ecco il link del negozio on-line: https://www.fixitpro.eu/